Foto LaPressecronaca23 01 2012 Sciopero Taxisti - Assemblea al Circo MassimoNelal Foto : protestaTaxi are aligned up next to Rome's Circus Maximus ancient arena  during a drivers' strike against the government's plans to issue more taxi licenses,  Monday, Jan. 23, 2012. The measure is part of a liberalization package approved last week by the government as it seeks to convince investors it has a strategy to deal with its debts

Taxi – Ministero Trasporti – Errata interpretazione art. 94

tassistiIn una nota Un.i.c.a. Taxi Filt CGIL chiarisce – Il Ministero dei Trasporti, con l’ordine di servizio n.17 del 29.4.2016, continua a dare una interpretazione “errata” e “personale” sull’intestazione del veicolo ‘vettura taxi’ il cui possessore ha conferito la ‘Licenza’ ad una Cooperativa di Produzione e Lavoro. Infatti il MIT cita ERRONEAMENTE gli art. 85 e 86 del Codice della Strada che, pur delineando la necessità della perfetta coincidenza tra l’intestatario della carta di circolazione ed il titolare della licenza/autorizzazione per il servizio di Taxi/Ncc, attivano il valore giuridico unicamente nei casi di effettivo cambio di proprietà dell’intestatario della Licenza taxi e NON nel caso di conferimento del titolo ‘Licenza taxi’ presso una Cooperativa di Produzione e Lavoro. Il conferimento non implica il passaggio di proprietà del titolo ‘licenza taxi’, ma unicamente la disponibilità dello stesso alla Cooperativa. – prosegue la nota – Lo stesso funzionario del MIT, incaricato di risolvere la problematica generata da “ambiziosi servitori dello stato”, dichiara le sue perplessità sulla applicabilità: “Tale assunto, però, incontra una attuazione difficoltosa al ricorrere dell’istituto del conferimento”. Il conferimento NON è un passaggio di proprietà del titolo “licenza taxi”. Le licenze taxi restano intestate ai singoli proprietari e il conferimento viene annotato a latere della licenza taxi. Le licenze conferite alle Cooperative sono nella disponibilità dell’organismo collettivo taldeitali a seguito di conferimento dalla data… Conferire significa appunto offrire un proprio bene nella disponibilità della società di cui il socio fa parte; il socio può anche conferire il semplice godimento, attribuendo alla società il diritto di usarlo e ricavarne i frutti, ma in ogni caso non c’è un passaggio di proprietà. Diversamente, per rendere applicabile tale stravagante costrutto, si dovrebbe intestare la Licenza taxi, direttamente alla Cooperativa, ma questo non è possibile in quanto la legge quadro 21/92 non consente di intestare il titolo ‘Licenza Taxi’ ad un soggetto giuridico. Anche nell’ipotesi di volerla intestare al presidente della cooperativa, ammesso che questi abbia i requisiti necessari, non si potrebbe assegnarne più di una, in quanto il titolo ‘Licenza taxi’ è nominale.

Diverso è per quanto concerne le autorizzazioni NCC, che possono essere regolamentate con più titoli autorizzativi.

A conferma di quanto detto citiamo il Regolamento Comunale di Roma per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea (DCC 214/1998 e successive modifiche e integrazioni). – conclude la nota – L’Art. 6 cita quanto segue – “Forme giuridiche di esercizio dei servizi 1. I titolari delle licenze o delle autorizzazioni per l’esercizio del servizio Taxi o N.C.C. possono esercitare la propria attività secondo le forme giuridiche indicate dall’ari. 7 della legge 15 gennaio 1992, n. 21. , 2. È consentito conferire la licenza o autorizzazione agli organismi collettivi previsti all’art. 7, comma 1 della Legge 21/92, ferma restandone la titolarità in capo al conferente. Il conferimento agli organismi collettivi dà diritto alla gestione economica dell’attività autorizzata da parte dello stesso organismo,senza che ciò comporti modifica dell’intestazione dei titoli e senza alcun provvedimento autorizzativo da parte dell’Amministrazione Comunale.

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